Art. 15 – Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a SCIA)

1. Nell’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 1:

1) alla lettera e) dopo le parole “tettoie di copertura” sono inserite le seguenti: “di superficie non superiore a 30 mq”;

2) alla lettera j) le parole “e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili”, sono sostituite dalle seguenti: “amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq”;

3) dopo la lettera j) è inserita la seguente: “j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno delle aree cimiteriali.”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. La SCIA costituisce titolo per l’esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a termini di efficacia per l’inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire.”.

Art. 16 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso)

1. Nell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.”;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuativi è pari al 5 per cento del volume complessivamente previsto dal piano attuativo.”;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C all’interno dei piani attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati, è consentita la modifica della destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla residenza nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica è subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con apposita deliberazione, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo.”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico introdotte successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994).”;

e) al comma 11, dopo le parole “È consentito” sono aggiunte le parole: “, in aggiunta ai casi previsti dai commi 2 bis, 5, 7 e 9,”;

f) al comma 13 dopo le parole “eseguito in assenza” è inserita la parola “di”;

g) dopo il comma 13 è inserito il seguente: “13 bis. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l’accertamento di conformità, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. La sanatoria è subordinata alla presentazione della documentazione progettuale prevista e al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.”.

Art. 17 – Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa)

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: “Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa)

1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall’articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e k), in assenza di SCIA o in difformità da essa, comporta, salvo quanto previsto al comma 6, l’applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento dell’accertamento della violazione. La sanatoria è condizionata alla presentazione della documentazione prevista dall’articolo 10 bis, comma 2, al pagamento della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1, prima dell’accertamento dell’esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformità da essa, può essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10 bis, comma 2; in tal caso la sanatoria è condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6, la SCIA, spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta l’applicazione di una sanzione di euro 250.

3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA o nel caso di opere rientranti nella disciplina della SCIA, ma non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento, si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.

4. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni che, nel solo caso di sanzioni pecuniarie, si sommano alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.

5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 non si applica.

6. Nei casi di SCIA di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni per opere eseguite in assenza e/o in difformità dalla SCIA sono quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere eseguite in assenza e/o in difformità dal permesso di costruire.”.