Art. 20 – Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità)

1. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “in misura doppia” sono aggiunte le seguenti: “, oppure, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e integrazioni e comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.”.

Capo III Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 (Norme per l’uso del territorio regionale)

Art. 21 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 45 del 1989 (Soggetti)

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale) è aggiunto il seguente: “Art. 2 bis (Conferenza di copianificazione)

1. La conferenza di copianificazione è la sede in cui gli enti competenti si esprimono sugli strumenti di pianificazione del territorio di competenza dei soggetti della pianificazione territoriale al fine di:

a) verificare il rispetto delle previsioni della legge e della normativa vigente in materia urbanistica edilizia e paesaggistica;

b) verificare l’adeguamento e la conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinati o agli altri atti adottati a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici;

c) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi all’assetto idrogeologico;

d) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi alla Valutazione ambientale strategica (VAS);

e) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi alla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA);

f) assicurare il coordinamento delle politiche territoriali con le politiche dell’Unione europea, statali e regionali.

2. La conferenza di copianificazione acquisisce, coordinandole nelle diverse fasi di approvazione degli atti di governo del territorio, le risultanze degli endoprocedimenti relativi alla VAS, alla VINCA, all’adeguamento al Piano di assetto idrogeologico e alla copianificazione dei beni di cui all’articolo 49 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR, come già disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano le relative procedure.

3. Alla conferenza di copianificazione si applicano per quanto compatibili le norme della conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

4. Nella prima seduta della conferenza di copianificazione è approvata la calendarizzazione delle sedute successive, che stabilisce il termine entro il quale si concludono i lavori e l’organizzazione degli stessi e che tiene conto delle interrelazioni tra le valutazioni di competenza dei vari enti coinvolti.

5. La conferenza di copianificazione è convocata, salvo diversa disposizione, dal soggetto che svolge la funzione pianificatoria. Alla conferenza partecipano:

a) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale competenti alla verifica di coerenza degli atti di pianificazione con le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e con gli atti di pianificazione sovraordinati;

b) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale competenti all’approvazione degli studi di assetto idrogeologico redatti a livello comunale;

c) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale competenti in materia di VINCA, nel caso in cui il territorio oggetto di pianificazione comprenda o proponga Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS);

d) l’autorità competente in materia ambientale;

e) i rappresentanti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS).

6. Alla conferenza di copianificazione sono invitate a partecipare le amministrazioni statali preposte alla tutela del paesaggio.

7. In sede di conferenza di copianificazione i partecipanti si esprimono attraverso osservazioni, intese, concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni.

8. Le valutazioni espresse ai sensi del comma 1 nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono vincolanti.

9. La conferenza di copianificazione si conclude, salvo diversa disposizione, con un verbale, sottoscritto dai partecipanti, contenente l’acquisizione di intese, concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente e rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nella conferenza di copianificazione.”.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità per correlare e coordinare, in coerenza con gli articoli 2 bis, 20 e 21 della legge regionale n. 45 del 1989, i diversi procedimenti propedeutici all’approvazione degli atti di governo del territorio e sono delineate le modalità di conclusione dei procedimenti in corso, che possono seguire anche le procedure previgenti in ragione del loro differente stato di definizione.