Art. 24 – Modifiche all’articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)

1. L’articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989 è così sostituito: “Art. 20 bis (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano paesaggistico regionale)

1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PPR nei termini in esso stabiliti che non devono essere superiori a ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della Legge di semplificazione 2018, se ricompresi nel primo ambito omogeneo del PPR o, negli altri casi, dall’entrata in vigore del PPR relativo al proprio ambito di appartenenza.

2. Sino all’adeguamento del proprio strumento urbanistico generale al PPR, i comuni tenuti all’adeguamento non possono adottare e approvare qualsiasi variante agli strumenti generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:

a) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia o di disposizioni di maggiore tutela e salvaguardia del territorio;

b) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate dì pubblica utilità da disposizioni normative statali;

c) connessi alla realizzazione di interventi riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale;

d) aventi ad oggetto la realizzazione di interventi tesi a garantire i servizi pubblici, la sicurezza pubblica e la protezione civile, l’esercizio della libertà di religione e di espressione etico-sociale;

e) finalizzati all’attuazione del PPR e previsti dalle disposizioni in esso contenute;

f) finalizzati al recepimento delle sopravvenute disposizioni normative;

g) correlati alla variazione della qualificazione delle aree standard e alla correzione di errori materiali;

h) correlati all’attuazione dei programmi integrati di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) o all’attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui all’articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative);

i) aventi a oggetto modifiche delle norme tecniche di attuazione che non comportano un incremento al dimensionamento complessivo del piano e non riducono le dotazioni territoriali essenziali.

3. Le varianti di cui al presente articolo, se adottate definitivamente, costituiscono parziale adeguamento del piano urbanistico comunale al PPR. In tal caso sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti e la predisposizione e approvazione degli eventuali strumenti attuativi. Le varianti già approvate di cui al comma 2, ove verificate coerenti, sono attuabili.”.

Art. 25 – Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 2 quinquies:

1) dopo le parole “All’interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G,” sono inserite le seguenti: “qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata,”;

2) le parole “possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere realizzati previo rilascio di un unico permesso di costruire convenzionato avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici”;

3) nella lettera a), le parole “il progetto” sono sostituite dalle seguenti: “l’areale oggetto di intervento”;

4) nella lettera b), le parole “il comparto oggetto di intervento” sono sostituite dalle seguenti: “l’areale oggetto di intervento”;

b) dopo il comma 2 septies, è inserito il seguente: “2 octies. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è preceduto da una fase di condivisione pubblica della proposta progettuale della durata di trenta giorni, durante la quale chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni in forma scritta. A tal fine il progetto è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito internet del comune; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del comune e nella pagina iniziale del sito internet del comune. Nei sessanta giorni successivi il consiglio comunale esamina le osservazioni presentate e approva la convenzione di cui al comma 2 sexies. Decorso il predetto termine, in caso di inerzia, si applica il comma 2 ter.”.

2. Gli strumenti di cui alle lettere a), b, c), d) e d bis) del comma 1 dell’articolo 21, della legge regionale n. 45 del 1989 sono approvati, secondo le procedure di cui all’articolo 20, commi 6 secondo periodo, 7, 9 primo periodo, 14, 15 primo periodo della medesima legge regionale n. 45 del 1989, per quanto compatibile, con deliberazione del consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 e secondo i contenuti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e successive modifiche ed integrazioni. I piani entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS da effettuarsi a cura del comune.