Art. 41 – Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017 (Entrata in vigore)

1. Il comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017, è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni dell’articolo 7 che introducono il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale se ne prescinde ed è resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione. Le modifiche della direttiva seguono la medesima procedura.”.

Capo IX Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo)

Art. 42 – Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 (Alberghi rurali)

1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo all’articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) è così sostituita: “c) possono assumere la denominazione di “alberghi rurali” le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali e complessi immobiliari rurali esistenti, o in strutture di nuova realizzazione, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l’impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell’ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia del luogo.”.

Art. 43 – Integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2017 (Strutture degli alberghi rurali)

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017, è inserito il seguente: “14 bis (Strutture degli alberghi rurali)

1. Gli alberghi rurali di cui all’articolo 14, comma 3, lettera c), con i relativi servizi integrati, in caso di utilizzo di strutture di nuova realizzazione, devono essere obbligatoriamente localizzati in corpi aziendali di superficie non inferiore a 25 ettari ed hanno una ricettività non superiore a 70 posti letto.

2. La dotazione volumetrica per posto letto deve risultare pari almeno a 100 metri cubi per posto letto. Per i servizi integrati di supporto può prevedersi una volumetria aggiuntiva non superiore al 50 per cento di quella programmata per i posti letto.

3. La volumetria è consentita, coerentemente a quanto previsto per i punti di ristoro dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10 mc/mq.

4. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di semplificazione 2018, possono prevedere nei loro strumenti di pianificazione territoriale gli areali preferenziali in cui sono ammissibili le strutture di accoglienza e ospitalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto assessoriale 22 dicembre 1983, n. 2266/U.

5. Nelle more del recepimento nella strumentazione urbanistica comunale delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, nei territori rurali è ammissibile la realizzazione di dette strutture di accoglienza e ospitalità, con relativi servizi integrati, esclusivamente nei corpi aziendali di superficie non inferiore ai 35 ettari.”.

Art. 44 – Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Attività delle “Domo”)

1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 sono aggiunte in fine le seguenti parole “Le domo possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. L’attività di domo può essere inoltre esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione aperto al pubblico, qualora sia svolta da uno stesso titolare nello stesso stabile. In tal caso l’esercizio può assumere la denominazione di “locanda”.”.

Titolo V Disposizioni in materia di industria

Capo I Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 45 – Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015 (Miniere dismesse)

1. Nell’articolo 20 della legge regionale, 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso alle miniere dismesse della Sardegna, incluso ai fini di conservazione e tutela nel Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, riconosciuto dall’UNESCO, è valorizzato dalla Regione per favorirne il suo riutilizzo per fini produttivi diversi da quelli minerari, con particolare riferimento alle attività di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e tecnologica, turistici, culturali e sociali.”;

b) il comma 6 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dai seguenti: “7. Il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, anche nell’ambito di una concessione mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione regionale.

7 bis. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio minerario sono soggetti ad autorizzazione regionale da acquisire nell’ambito del procedimento unico SUAPE di cui all’articolo 37 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), anche in deroga all’articolo 40, comma 4, lettera a), della medesima legge regionale n. 24 del 2016.

7 ter. Le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 7 bis sono definite dalla Giunta regionale.”;

d) i commi 8 e 9 sono abrogati.