Titolo VI Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

Capo I Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

Art. 53 – Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche

1. Le attestazioni o le certificazioni di malattie croniche o di condizioni di salute necessarie al fine di ottenere prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nel territorio regionale producono effetti sino all’eventuale regressione della malattia o della condizione di salute ad un livello non più compatibile con l’ottenimento della prestazione.

2. L’eventuale regressione delle malattie o delle condizioni di salute di cui al comma 1 è comunicata dal medico curante alle pubbliche amministrazioni erogatrici della prestazione.

3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di sanità, individua le malattie e le condizioni di salute di cui al comma 1, inserendole in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Titolo VII Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato

Capo I Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato

Art. 54 – Affidamento in gestione dei distributori di carburanti

1. L’affidamento in gestione di un impianto per la distribuzione di carburanti non costituisce subingresso nell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), ed è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 55 – Forme speciali di vendita

1. Per l’esercizio del commercio al dettaglio mediante forme speciali di vendita di cui all’articolo 3, comma 8, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) non è dovuto alcun titolo abilitativo aggiuntivo in tutti i casi in cui tale forma di vendita sia accessoria ad altra modalità di commercio al dettaglio per la quale la medesima ditta sia in possesso di regolare titolo abilitativo.

Art. 56 – Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999

(Registro regionale degli operatori del turismo subacqueo)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo), è aggiunto il seguente: “2 bis. L’iscrizione all’Elenco regionale degli Operatori del turismo subacqueo – Sezione centri di immersione subacquea, non necessita di rinnovo.”.

Titolo VIII Disposizioni in materia di politiche del lavoro e formazione professionale

Art. 57 – Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2016 (Modalità attuative)

1. Nell’articolo 34 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti definitivi.”.

Art. 58 – Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016 (Personale)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016, è aggiunto il seguente: “10 bis. A valere sulle risorse stanziate nella missione 15 – programma 01 – titolo 1 il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli regionali nelle categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla professionalità posseduta al momento del passaggio dalle province alla Regione, con la salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità maturata e degli assegni personali in godimento.”.

Art. 59 – Disposizioni in materia di formazione professionale

1. I soggetti ricompresi nell’elenco di cui alla determinazione n. 4578 prot. n. 43229 del 4 ottobre 2018 del Direttore generale dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che, alla data del 15 dicembre 2018, abbiano fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso la medesima determinazione, sono iscritti d’ufficio alla lista speciale ad esaurimento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), degli aventi diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018).