Art. 49 – Attestati di prestazione energetica degli edifici

1. L’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di prestazione energetica degli edifici è escluso per i casi di cui all’appendice A dell’Allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e di cui ai seguenti punti:

a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali;

b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione, comodato d’uso o trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;

c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;

d) gli edifici dichiarati inagibili;

e) gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;

f) la locazione di porzioni di unità immobiliari.

Art. 50 – Impianti termici

1. I generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide rispettano i valori minimi di rendimento e di emissione corrispondenti:

a) alla classe 3 stelle di cui alla tabella 1 dell’allegato 1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) se installati dal 1° gennaio 2019;

b) alla classe 4 stelle di cui alla tabella 1 dell’allegato 1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186 del 2017 se installati dal 1° gennaio 2020.

 

Art. 51 – Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici

1. Sono di competenza della Regione i controlli sulla qualità del servizio di certificazione energetica degli edifici.

Sezione II Infrastrutture

Art. 52 – Misure per la diffusione dell’utilizzo del GNC, del GNL e dell’elettricità nel trasporto stradale

1. In applicazione dell’articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) il presente articolo reca disposizioni per la diffusione del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquefatto (GNL) e dell’elettricità nel trasporto stradale.

2. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti è fatto obbligo di dotare i medesimi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto legislativo n. 257 del 2016 e di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore. Ove ricorrono contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 5, lettere a), b) e c) è fatto obbligo di dotare gli impianti di distribuzione di infrastrutture di rifornimento del GPL.

3. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di cui all’allegato IV del decreto legislativo n. 257 del 2016, è fatto obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

4. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017 che abbiano erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di cui all’allegato IV del decreto legislativo n. 257 del 2016, è fatto l’obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

5. Gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di una delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione dei carburanti:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 257 del 2016;

b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1.000 chilometri.

6. Al fine di promuovere l’uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l’apertura di nuovi impianti di distribuzione mono-prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa (GNC), sia in forma liquida (GNL), e di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1) del decreto legislativo n. 257 del 2016.

7. Fermi restando i termini di cui al presente articolo, per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, il titolare dell’impianto di distribuzione carburanti può dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1) del decreto legislativo n. 257 del 2016 un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell’ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.