La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 gennaio 2019

Pigliaru

Allegato A

Leggi regionali espressamente abrogate

legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 (Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna)

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Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 2 Disposizioni in materia di disturbo da gioco d’azzardo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Capo I Finalità e definizioni

Art. 1 Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, detta disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al “Disturbo da gioco d’azzardo” al fine di:

a) prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze patologiche legate al gioco d’azzardo;

b) accrescere la consapevolezza del rischio correlato al gioco, ancorché lecito, e salvaguardare le fasce più deboli della popolazione;

c) contenere e ridurre gli effetti negativi connessi alla pratica del gioco d’azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) gioco lecito: il gioco autorizzato e legale praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche ed integrazioni, e mediante altre forme di gioco d’azzardo lecito previste dalla normativa vigente;

b) gioco d’azzardo patologico o disturbo da gioco d’azzardo (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale della sanità che riguarda un disturbo del comportamento che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza e, come questa, è inquadrato nella categoria delle cosiddette “dipendenze comportamentali”;

c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili apparecchiature per il gioco lecito previste dalla normativa vigente.

Capo II Competenze della Regione

Art. 3 – Piano regionale del gioco d’azzardo patologico

1. La Regione, al fine di contrastare i fattori di rischio legati ai comportamenti di gioco e di limitare i rischi e i danni alla salute correlati al gioco d’azzardo, in particolare nei soggetti più vulnerabili, si dota del Piano regionale del gioco d’azzardo patologico.

2. Il Piano è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di sanità, previo parere della competente Commissione consiliare; il Piano è rivisto ed implementato ogni due anni.

3. Il Piano regionale del gioco d’azzardo patologico contiene le attività che interessano l’intero contesto regionale in ordine alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e al sostegno psicologico dei soggetti problematici o patologici e dei loro familiari, e le azioni sia di carattere regionale sia di carattere territoriale da porre in essere per l’attuazione dello stesso.

4. Il Piano riporta le azioni finanziate con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d’azzardo patologico istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), le azioni finanziate utilizzando risorse del Fondo sanitario regionale e quelle finanziate con eventuali altre risorse regionali.