Art. 46 – Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007 (Luoghi di lavoro minerari)

1. Il comma 12 dell’articolo 24 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente: “12. Le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari definiti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 624 del 1996 sono sottoposte alla vigilanza della struttura dell’Amministrazione regionale competente in materia di miniere. Sono esclusi dall’applicazione del presente comma i luoghi di lavoro non riconducibili alle finalità di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 624 del 1996.”.

Art. 47 – Nomina di commissario liquidatore

1. Al comma 50 dell’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2009 le parole: “dipendenti dell’Amministrazione regionale” sono sostituite dalle parole: “dipendenti di tutti gli organismi ricompresi nel sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998”. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II Disposizioni in materia di SUAPE 

Art. 48 – Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2016 (Procedimento unico SUAPE)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2016, è inserito il seguente: “4 bis. La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un numero univoco di protocollo. La gestione dei flussi documentali è assicurata dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti, secondo le prescrizioni contenute nelle direttive di cui all’articolo 29, comma 4.”.

2. All’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole “20 giorni solari” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni solari”;

b) al comma 2 le parole “, oltre a valere quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990,” sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile ai sensi dell’articolo 33, comma 4, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive di cui all’articolo 29, comma 4. Decorso tale termine il SUAPE può dichiarare l’irricevibilità della pratica solo in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990.”.

3. L’articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente: “Art. 35 (Attività istruttoria del SUAPE)

1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformità dell’intervento alla normativa vigente, concludendole entro i seguenti termini:

a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all’articolo 34:

1) per i procedimenti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), il termine è fissato in sessanta giorni;

2) per i procedimenti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), il termine coincide con quello fissato dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990;

b) Nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all’articolo 34, il termine è fissato in cinquantacinque giorni.

2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di trasmissione della documentazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 2 bis.

3. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE, l’integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ciò comporti la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo o dell’intervento avviato.

4. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche rilevino la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge e non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell’adozione di qualsiasi atto ed entro i termini di cui al comma 1, trasmettono all’interessato e al SUAPE la comunicazione di cui all’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

5. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all’articolo 34, l’ufficio competente adotta direttamente i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli all’interessato e al SUAPE.

6. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione di cui all’articolo 34, ove l’ufficio competente ritenga necessaria l’adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di provvedimento di cui all’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Tale proposta esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all’attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l’eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento, il SUAPE adotta l’atto conseguente. Al fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dalle amministrazioni interessate, entro il medesimo termine il SUAPE può convocare una riunione tecnica ai sensi all’articolo 36, provvedendo all’adozione degli atti conseguenti entro cinque giorni dalla chiusura della riunione.

7. Fatti salvi i casi di errore o di omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando un’amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e all’eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 diventano efficaci dal momento del rilascio dell’aggiornamento del sistema informatico regionale, di cui è data notizia nel BURAS e nel portale della Regione con almeno quindici giorni di anticipo.”.