Art. 26 – Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989 (Condotta urbanistica)

1. L’articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989 è cosi sostituito: “Art. 29 (Condotta urbanistica e paesaggistica)

1. Le forme associative dei comuni, secondo i principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercitano le funzioni urbanistiche e paesaggistiche previste dalle normative nazionali e regionali che disciplinano la materia.

2. Le forme associative dei comuni, nelle modalità stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 4, costituiscono la condotta urbanistica e paesaggistica con le seguenti finalità:

a) supportare le attività di adeguamento e di gestione degli strumenti urbanistici generali al PPR;

b) esercitare le funzioni paesaggistiche subdelegate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), in attuazione degli articoli 146 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;

c) esercitare le funzioni delegate in materia di assetto idrogeologico;

d) garantire funzioni di servizio e supporto informativo per gli utenti interessati all’attività di trasformazione urbanistica del territorio.

3. La condotta urbanistica e paesaggistica è costituita da personale di ruolo dei comuni, singoli o associati, e da eventuali esperti esterni con competenze multidisciplinari.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica e i criteri di ripartizione dei contributi finanziari per il funzionamento della condotta.”.

Art. 27 – Abrogazione degli articoli 31 (Organi consultivi) e 32 (CTRU – Composizione e funzionamento) della legge regionale n. 45 del 1989

1. Gli articoli 31 e 32 della legge regionale n. 45 del 1989 sono abrogati e, di conseguenza, sono soppressi nelle disposizioni procedurali relative a piani e atti pianificatori, i riferimenti al Comitato tecnico regionale dell’urbanistica.

Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

Art. 28 – Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

1. All’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La verifica di coerenza è compiuta sugli atti di pianificazione sovracomunale e dei piani urbanistici generali degli enti locali, dalla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia nell’ambito del procedimento approvativo in sede di conferenza di copianificazione. La verifica di coerenza consiste in un parere sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali. Qualora il piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali, il piano è rimesso dal Direttore generale della pianificazione territoriale urbanistica all’autorità procedente per l’eliminazione dei vizi rilevati.

La determinazione del direttore generale è assunta entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della deliberazione di adozione definitiva dell’atto di pianificazione sovracomunale o, nel caso di piano urbanistico generale degli enti locali, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989. Ai fini della verifica di coerenza, l’autorità procedente trasmette gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.”;

b) i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies sono abrogati.