Titolo IX Disposizioni in materia di organizzazione regionale

Capo I Disposizioni in materia di organizzazione regionale

Art. 60 – Ufficio per l’attuazione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

1. L’ufficio di cui all’articolo 6, comma 17, della legge regionale n. 2 del 2007, come modificata dall’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), prosegue la sua attività a supporto dell’attuazione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

2. L’Amministrazione regionale attua la presente legge senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale per gli anni 2019-2021, mediante impiego di risorse già stanziate con il bilancio regionale per gli stessi anni.

Art. 61 – Progressioni professionali

1. Al personale del comparto di contrattazione regionale che abbia maturato i requisiti per le progressioni professionali per l’anno 2018 e non sia transitato nel livello economico superiore, sono riconosciuti gli effetti giuridici della progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Tale decorrenza ha valore ai fini del calcolo della permanenza effettiva in servizio nel livello retributivo.

Art. 62 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 29 del 2018 (Processo di inserimento)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in materia di personale della categoria “assuntori” operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della “Lista ad esaurimento assuntori”), la frase “tramite bando pubblico” è soppressa.

Art. 63 – Contratti di locazione degli immobili di proprietà regionale

1. Ai nuovi contratti di locazione di immobili di proprietà regionale adibiti ad uso diverso da quello abitativo si applica l’articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e successive modifiche ed integrazioni. Ai medesimi contratti, in caso di rinnovo o nuova locazione, una volta esperite le preliminari indagini di mercato secondo le modalità previste dall’articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), si applica l’articolo 40 della legge n. 392 del 1978, e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo X Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

Capo I Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

Art. 64 – Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

1. A fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione del teatro, della danza, della musica e del circo contemporaneo e per il conseguimento delle finalità previste dall’articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna) è costituita, per iniziativa della Regione, che ne è socio fondatore, la “Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo”, di seguito Fondazione, quale ente non avente scopo di lucro con sede in Cagliari, costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Alla Fondazione possono partecipare in qualità di soci altri soggetti e organismi pubblici o privati che svolgono la propria attività nell’ambito delle finalità della Fondazione previste dal comma 4 e che ne facciano richiesta secondo le modalità previste nello statuto della Fondazione e dal Codice civile.

3. La Fondazione acquisisce l’attuale organismo di spettacolo per l’organizzazione del Circuito regionale multidisciplinare della Sardegna di cui all’articolo 37 e seguenti del decreto ministeriale 27 luglio 2017 (Ce.D.A.C.) e può acquisire rami di azienda, e/o subentrare in tutti i rapporti giuridici patrimoniali di altre associazioni, fondazioni e cooperative sociali già operanti nel settore dello spettacolo dal vivo nel rispetto delle disposizioni previste nello statuto e nel Codice civile.

4. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione persegua i seguenti scopi principali:

a) organizzare e gestire il Circuito regionale multidisciplinare della Sardegna di cui all’articolo 37 e seguenti del decreto ministeriale 27 luglio 2017 razionalizzando i servizi di distribuzione dello spettacolo dal vivo in collegamento con le linee programmatiche e le politiche del Ministero dei beni e delle attività culturali province e dei comuni della Sardegna;

b) agire come struttura stabile professionalmente qualificata per la distribuzione sui territorio regionale di manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo con particolare riferimento alla diffusione e decentramento di spettacoli teatrali di prosa musica e danza instaurando rapporti di collaborazione con enti singoli o consorziati pubblici e privati;

c) favorire l’attività del teatro e dello spettacolo in genere apportando contributi tecnico organizzativi e promuovendo la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale;

d) promuovere rassegne di spettacoli, festival, manifestazioni straordinarie residenze artistiche e progetti speciali;

e) agevolare e sostenere produzioni di compagnie locali di livello professionale, anche attraverso forme di compartecipazione agli allestimenti;

f) promuovere la diffusione della cultura teatrale, coreutica e musicale nelle scuole di ogni ordine o grado anche con laboratori e master;

g) promuovere mostre pubblicazioni convegni seminari e iniziative di studio e ricerca anche in collaborazione con università e istituti specializzati;

h) promuovere incontri con il pubblico anche mediante formule associative e di gestione partecipata delle attività.

5. La Fondazione dispone di un proprio statuto approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, che si esprime entro venti giorni. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale autorizza il Presidente della Regione o un suo delegato a sottoscrivere l’atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

6. Lo statuto disciplina le finalità, il patrimonio e le modalità di finanziamento delle attività, la composizione, i modi di formazione e il funzionamento degli organi sociali, le modalità di esercizio del controllo e della vigilanza della Regione e gli altri aspetti previsti dalle norme del Codice civile. Lo statuto può attribuire alla Fondazione ulteriori finalità, strumentali e accessorie al raggiungimento dei propri scopi purché compatibili con quelle indicate dal presente articolo.

7. La Giunta regionale, inoltre, designa, con propria deliberazione, i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto nel suo statuto e nel rispetto della normativa vigente.

8. La Fondazione presenta, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce l’esercizio, il proprio programma di attività corredato dalla quantificazione delle esigenze finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi annuali. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione presenta alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti.

9. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 700.000 annui.

10. Il contributo di cui al comma 8 attualmente erogato ai sensi dell’articolo 8, comma 8, lettera a) della legge regionale n. 1 del 2018, è erogato a favore della Fondazione a decorrere dalla sua costituzione. La Regione sospende l’erogazione del contributo per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.

11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, determinati in euro 700.000 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede per gli anni 2019, 2020 e 2021 mediante utilizzo delle risorse stanziate per le stesse finalità in conto della missione 05 – programma

02 – titolo 1 – capitolo SC05.0923 del bilancio di previsione della Regione 2019-2021 e, a decorrere dall’anno 2022, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.