Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 8 del 2004  e alla legge regionale n. 4 del 2009

Art. 23 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenze del comune)

  1. All’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), dopo le parole “linee elettriche di bassa tensione”, sono aggiunte le parole “e linee elettriche di media tensione interrate su viabilità esistente o in corso di realizzazione”.

Art. 24 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 (Zone F turistiche)

  1. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche: la parola “ammissibile” è sostituita dalla parola “ammissibili” e le parole “per la suddetta zona” sono sostituite dalle parole “per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale”.

Art. 25 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 (Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica)

  1. All’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) la rubrica è così sostituita “Commissione regionale”;
  3. b) il comma 1 è soppresso;
  4. c) al comma 2 dopo la parola “Commissione” è aggiunta la parola “regionale” e sono soppresse le parole “e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1″;
  5. d) al comma 3 sono soppresse le parole “per il paesaggio e la qualità architettonica”.

Capo V Salvaguardia dei territori rurali e disposizioni relative all’estensione del vincolo paesaggistico

Art. 26 – Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali

  1. Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), come integrato dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
  2. In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacità d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.
  3. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalle Direttive per le zone agricole, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue.
  4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale è consentita unicamente agli imprenditori agricoli e alle aziende svolgenti effettiva e prevalente attività agricola e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari.
  5. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 delle Direttive per le zone agricole.
  6. Le disposizioni contenute nelle Direttive per le zone agricole, come integrate dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.

Art. 27 – Estensione del vincolo paesaggistico

  1. Sono beni paesaggistici le zone umide di cui all’articolo 17, comma 3, lettera g) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, individuate e rappresentate nella cartografia di piano nella loro dimensione spaziale. Il vincolo paesaggistico non si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia, riferita ai soli laghi naturali e invasi artificiali.