Art. 31 – Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive

  1. Ai fini della riqualificazione e dell’accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee B, C, F e G, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili anche, nella misura massima del 30 per cento dell’incremento volumetrico concesso, all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze.
  2. Gli incrementi volumetrici:
  3. a) sono ammessi nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti;
  4. b) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
  5. c) non sono computati nel dimensionamento di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, così come integrato dall’articolo 24.
  6. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi anche nelle strutture localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina purché ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A e B o nelle aree individuate ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni.
  7. Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel presente articolo anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, fino al concorrere del 25 per cento del volume originario.
  8. Gli incrementi volumetrici previsti nei commi 1 e 2 non sono cumulabili con gli ulteriori incrementi previsti dal presente capo.
  9. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, di concerto con l’Assessore competente al governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente gli indirizzi applicativi per l’attuazione del presente articolo, con esemplificazione degli interventi ammessi e loro adeguato inserimento nel paesaggio. Fino all’approvazione degli indirizzi applicativi, gli interventi previsti nel presente articolo non possono essere assentiti.
  10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 è escluso ogni intervento di cui ai commi 1 e 2 per le strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina fino alla definizione delle specifiche norme stabilite dalla nuova legge regionale in materia di governo del territorio.

Art. 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

  1. Ai fini del presente articolo si definiscono sottotetti i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
  2. Nelle zone urbanistiche A, B e C sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.
  3. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
  4. Nelle zone urbanistiche B e C sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.
  5. Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda; in caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio è consentito l’aumento dell’altezza interna misurata alla gronda del sottotetto ampliato fino ad un massimo di 2,20 metri, proporzionalmente alla pendenza della falda dell’ampliamento.
  6. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:
  7. a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
  8. b) abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.
  9. L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
  10. Nei sottotetti oggetto degli interventi previsti nel presente articolo il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all’esterno delle pareti perimetrali e all’intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante:
  11. a) il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
  12. b) il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solo se realizzato in prosecuzione delle murature perimetrali dell’edificio.