Art. 4 – Integrazione all’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in parziale difformità)

  1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente: “Art. 7 bis (Tolleranze edilizie) 1. Sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.”.

Art. 5 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1985, le parole “lett. d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457″ sono sostituite dalle seguenti “lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche”.

Art. 6 – Integrazioni all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

  1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente: “Art. 10 bis (Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)) 1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi:
  2. La SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche.
  3. L’avvio dei lavori è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia, ove costituito.
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del direttore dei lavori.
  5. Nei casi di cui al comma 1, lettera g), la SCIA è presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire.”.
  • a) opere di manutenzione straordinaria;
  • b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo;
  • c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;
  • e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
  • f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
  • g) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
  • h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite;
  • i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica.

Art. 7 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti di destinazione d’uso)

  1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: “Art. 11 (Mutamenti della destinazione d’uso)
  2. Relativamente alle destinazioni d’uso sono individuate le seguenti categorie funzionali:
  3. a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza; b) turistico-ricettiva; c) artigianale e industriale; d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria; e) agricolo-zootecnica.
  4. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
  5. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1.
  6. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
  7. Il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale.
  8. Il mutamento della destinazione d’uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale 23 dicembre 1983, n. 2266/U o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo ove l’interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso.
  9. Il mutamento della destinazione d’uso con opere esterne e quello rilevante a fini urbanistici, di cui ai commi 3 e 5, è soggetto a permesso di costruire. Nelle restanti ipotesi il mutamento della destinazione d’uso è soggetto a SCIA.
  10. È consentito il mutamento della destinazione d’uso di edifici che, per le loro particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l’edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d’uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura tripla.
  11. Al fine di favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva. Nel caso tali mutamenti non comportino l’esecuzione di opere edilizie soggette a permesso di costruire non si applicano i commi 3 e 5 e si realizzano mediante SCIA.
  12. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6.
  13. Nei restanti casi di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza del permesso di costruire, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d’uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a 500 euro. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente ne dispone l’esecuzione d’ufficio e, ove questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore dell’immobile conseguente al mutamento della destinazione d’uso, calcolato secondo i valori correnti dell’Agenzia del territorio.
  14. Nel caso di mutamento di destinazione d’uso eseguito in assenza di SCIA si applicano le sanzioni previste all’articolo 14.”.