Art. 35 – Procedure

  1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono realizzati mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono soggetti a permesso di costruire. 2. L’avvio dei lavori di incremento volumetrico di cui agli articoli 30 e 32 e il rilascio del permesso di costruire per i casi di cui all’articolo 31 sono condizionati alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 3, lettere a) e b).
  2. La valutazione di coerenza di cui al comma 2 è resa con parere motivato dall’ufficio competente al rilascio dei titoli abilitativi. Per gli interventi previsti negli articoli 30 e 32, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della SCIA, si intende formato il silenzio assenso.
  3. Qualora l’intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica, questa assorbe la valutazione di coerenza di cui al comma 2.
  4. L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dal presente capo è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
  5. La SCIA o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della SCIA è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica.
  6. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 4, la presenza dei requisiti necessari al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarata nella documentazione allegata alla SCIA o all’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire e successivamente attestata dal direttore dei lavori secondo le procedure indicate dall’articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.
  7. Nei casi disciplinati dall’articolo 30, comma 8, la SCIA è corredata di:
  8. a) certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non emendabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche ed integrazioni, della persona ivi residente;
  9. b) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell’intervento nel rispetto della normativa vigente.

Art. 36 – Disposizioni comuni

  1. Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983.
  2. I volumi oggetto di condono edilizio sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico, ma sono detratti dall’ammontare complessivo dell’incremento volumetrico calcolato.
  3. L’incremento volumetrico è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
  4. a) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici dell’edificio esistente e perseguire la riqualificazione dell’edificio in funzione della tipologia edilizia e del contesto; qualora l’intervento ricada in ambiti territoriali in cui gli strumenti urbanistici abbiano definito una tipologia edilizia, il riferimento per la valutazione di coerenza è la tipologia edilizia prevista;
  5. b) garantire una compiuta soluzione architettonica della facciata, eventualmente mediante l’arretramento dai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici;
  6. c) utilizzare materiali, componenti e soluzioni finalizzati a diminuire l’apporto energetico necessario per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e di raffreddamento o materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati, per almeno il 50 per cento del computo metrico;
  7. d) utilizzare tecniche costruttive e materiali locali tradizionali ove l’intervento riguardi edifici tipici dell’architettura locale.
  8. L’incremento volumetrico:
  9. a) è consentito mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
  10. b) può comportare il superamento dei limiti di altezza dei fabbricati e di superficie coperta previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali;
  11. c) può comportare il superamento dei limiti di distanza da fabbricati, da pareti finestrate e dai confini previsti nelle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali, fino ai limiti previsti dal Codice civile, solamente nei casi in cui l’incremento volumetrico sia realizzato internamente al perimetro determinato dalla sagoma più esterna dell’edificio, computata tenendo conto di balconi e aggetti di qualsiasi tipo.
  12. Gli incrementi volumetrici previsti dall’articolo 30 possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso in conformità a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici comunali, salvo che lo stesso non comporti elusione delle disposizioni contenute nell’articolo 30.
  13. Sulle nuove volumetrie realizzate ai sensi dell’articolo 30, comma 8, è istituito un vincolo quinquennale di non variazione della destinazione d’uso e di non alienazione a soggetti non disabili, da trascriversi nei registri immobiliari.
  14. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 32 e 33 non possono essere oggetto, successivamente alla loro realizzazione, di cambio di destinazione d’uso.
  15. L’unità immobiliare ad uso residenziale risultante dall’incremento volumetrico previsto dall’articolo 30 ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.
  16. La distanza dalla linea di battigia marina si misura dal punto più esterno del perimetro del manufatto al punto della linea di battigia marina più prossimo all’edificio. La linea di battigia marina è quella rappresentata nella specifica cartografia pubblicata nel sito web istituzionale della Regione. 10. Nelle isole minori i limiti previsti di 300 metri di distanza dalla linea di battigia marina sono ridotti a 150 metri.
  17. L’incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 20 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
  18. L’incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’articolo 8 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nell’ipotesi in cui la superficie da adibire a parcheggio generata dall’incremento sia inferiore a 50 metri quadri o qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
  19. L’incremento volumetrico previsto dagli articoli 30, 31 e 32, salvi i limiti di cui all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, può cumularsi con le ordinarie potenzialità volumetriche residue del lotto previste dagli strumenti urbanistici comunali. Ferma restando la possibilità di realizzare le volumetrie in tempi diversi e il rispetto delle disposizioni previste nei relativi strumenti urbanistici per i volumi ordinari, la soluzione architettonica inserita nella proposta progettuale deve interessare l’intera volumetria assentibile.
  20. Gli interventi realizzati ai sensi delle disposizioni inserite all’interno del presente capo sono soggetti agli oneri concessori come determinati in via ordinaria dall’amministrazione comunale. Gli oneri concessori sono ridotti del 40 per cento se relativi a prima abitazione. Una percentuale del 30 per cento degli oneri concessori dovuti è vincolata alla realizzazione di significative opere di compensazione ecologico-paesaggistica da effettuarsi a cura e spese dell’amministrazione comunale.
  21. Il termine ordinario per l’ultimazione dei lavori può essere prorogato di due anni a seguito di comunicazione dell’interessato a titolo gratuito qualora siano completamente ultimate le lavorazioni sulle facciate esterne e nelle restanti ipotesi previo versamento di una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento degli oneri concessori complessivamente dovuti.