Art. 12 – Integrazioni all’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

  1. Dopo l’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente: “Art. 15 quater (Parcheggi privati)
  2. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.
  3. Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria.
  4. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
  5. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
  6. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.
  7. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.”.

Art. 13 – Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985  (Vigilanza e controllo sull’attività urbanistico-edilizia)

  1. L’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente: “Art. 20 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)
  2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede all’accertamento delle violazioni riscontrate.
  3. La funzione di vigilanza è, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
  4. L’accertamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
  5. Il verbale di accertamento è inviato con immediatezza all’amministrazione comunale interessata, all’autorità giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza, e indica il proprietario dell’immobile, l’esecutore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.
  6. Gli organi preposti alla vigilanza ed all’accertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici all’Amministrazione regionale per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.
  7. Il comune pubblica mensilmente nel proprio albo pretorio on line i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.”.

  Art. 14 – Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985 (Adempimenti regionali)

  1. L’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente: “Art. 22 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)
  2. Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione.
  3. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.
  4. In pendenza delle procedure di annullamento può essere ordinata la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
  5. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento è adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
  6. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento sono resi noti al pubblico mediante l’affissione, nell’albo pretorio del comune, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
  7. La competenza all’adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo è attribuita alla Direzione generale competente in materia urbanistica.”.

Art. 15 – Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere abusive escluse dalla sanatoria)

  1. All’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “l’amministrazione competente” sono aggiunte le seguenti “, ivi inclusa la soprintendenza competente,”.