Art. 22 – Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 (Regolamento edilizio unico)

1. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 è aggiunto il seguente: “8 ter. La Regione, a recepimento dell’intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 tra il Governo, le regioni e i comuni, in sede di Conferenza unificata, concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo e previa intesa da acquisire in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali approva, con la procedura prevista dal comma 8, una direttiva sul Regolamento edilizio unico, contenente le definizioni tecniche uniformi e le altre disposizioni aventi incidenza sull’attività urbanistico-edilizia da uniformare a livello regionale, che devono essere recepite nei regolamenti edilizi comunali. I comuni, con deliberazione di consiglio comunale da trasmettere alla Regione, conformano i regolamenti edilizi, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 45 del 1989, alla suddetta direttiva nel termine di centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), decorsi i quali i contenuti trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali difformi. Nel rispetto dell’autonomia regolamentare dei comuni, il regolamento può individuare gli argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio comunale può scostarsi da quello del Regolamento tipo senza che ciò ne invalidi l’efficacia. Resta ferma l’autonomia regolamentare dei comuni negli argomenti non specificamente trattati dalla direttiva.”.

Art. 23 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)

1. L’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 è così sostituito: “Art. 20 (Procedura di approvazione del piano urbanistico comunale o intercomunale)

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della Legge di semplificazione 2018, i comuni, singoli o associati, deliberano l’avvio del procedimento per la formazione del PUC. Contestualmente i comuni, singoli o associati, comunicano all’autorità competente in materia ambientale l’avvio del processo di VAS del PUC e, laddove non si sia ancora dato corso, avviano l’elaborazione dello Studio comunale di assetto idrogeologico ai sensi degli articoli 8 e 37 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI). La mancata deliberazione di avvio del procedimento determina la decadenza dall’erogazione dei contributi economici di cui all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989.

2. Il PUC, nella sua stesura preliminare, è presentato dal sindaco al consiglio comunale entro i successivi centottanta giorni. Il Piano urbanistico preliminare contiene gli indirizzi per la pianificazione, le analisi e le valutazioni preliminari inerenti agli aspetti relativi all’assetto idrogeologico, agli aspetti paesaggistici, ambientali, storico-culturali e insediativi, richieste ai fini dell’adeguamento al PPR e il Rapporto ambientale preliminare comprendente le informazioni richieste dall’Allegato VI alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Entro gli stessi termini il consiglio comunale adotta lo Studio comunale di assetto idrogeologico, di cui al comma l, e lo sottopone alla procedura di approvazione da parte del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino di cui all’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici). In attesa dell’adozione dello studio comunale di assetto idrogeologico da parte dell’Autorità di bacino regionale, nelle nuove aree di pericolosità il consiglio comunale prevede, quali misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’applicazione delle relative norme del PAI.

4. Il consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni, delibera sul Piano urbanistico preliminare e lo trasmette all’autorità competente in materia ambientale. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune, dell’autorità competente in materia ambientale e della Regione, ai fini della consultazione preliminare di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è presentato, unitamente all’autorità competente in materia ambientale, in apposite sedute di consultazione pubblica.

5. L’adozione preliminare dello Studio comunale di assetto idrogeologico da parte del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino costituisce l’atto necessario per la prosecuzione dell’iter approvativo del PUC.

6. Il comune predispone il PUC nel termine di centottanta giorni dalla approvazione del Piano preliminare. Il PUC è adottato con deliberazione del consiglio comunale .

7. Entro quindici giorni dall’adozione il PUC, corredato della deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare della variante ai sensi dell’articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI, del Rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e, qualora necessario, dello Studio di incidenza ambientale, è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e presso la sede dell’autorità competente in materia ambientale anche ai fini del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI. Dell’avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del comune, dell’autorità competente in materia ambientale e della Regione.