Capo V Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia paesistica)

Art. 29 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale del 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n. 348), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla lettera h ter) dopo le parole “le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia stato autorizzato dall’ente delegato” sono aggiunte le seguenti: “e le varianti in corso d’opera che rientrano nell’Allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017;”;

b) dopo la lettera h ter) è inserita la seguente: “h quater) gli interventi di cui al comma 2, lettere l) e m), dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985.”.

Capo VI Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011 (Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti)

Art. 30 – Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011 (Piani attuativi assoggettati a convenzione)

1. Il comma 32 dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011, come modificato dal comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico) e dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici), è soppresso.

Capo VII Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)

Art. 31 – Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

1. Il comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015 n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: “4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole E, l’edificazione di fabbricati è consentita per fini residenziali agli imprenditori agricoli professionali e/o ai coltivatori diretti con superficie minima di intervento fissata in tre ettari.”.

Art. 32 – Modifiche all’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Superamento delle condizioni di degrado dell’agro)

1. All’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 il periodo “, non può essere rinnovato a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 26” è sostituito dal seguente: “e non può essere rinnovato a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti disposizioni”;

b) nel comma 2: 1) nella lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: “, salva la possibilità di regolarizzazione delle varianti classificabili come in corso d’opera o di ripristino delle originarie condizioni progettuali”;

2) alla lettera b) dopo le parole “siano completati” sono aggiunte le parole “, anche se privi della sola copertura,”;

c) al comma 3 le parole “realizzata e non finita ” sono sostituite dalle seguenti “da realizzare”;

d) al comma 7, il periodo “Sono consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), gli interventi” è sostituito dal seguente: “In aggiunta alle ipotesi previste dai commi da 1 a 6, sono inoltre consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d), gli interventi”.

Art. 33 – Modifiche all’articolo 29 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009)

1. Nel comma 1 dell’articolo 29 bis della legge regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “a uso residenziale” sono aggiunte le parole “commerciale o artigianale”;

b) le parole “ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C” sono soppresse.