Capo II Disposizioni in materia forestale

Art. 6 – Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 (Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali)

1. Alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni;

a) dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 è aggiunta le seguente: “b bis) i cespugliati di cisto derivanti dalla colonizzazione di pascoli erbacei, che danno una copertura del suolo inferiore al 50 per cento.”;

b) all’articolo 9: 1) il comma 2 è così modificato: “2. Il PFP è redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati. Il PFP sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed è approvato dal servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Fino a quando il PFP definitivo o quello provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati dal Servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. I piani e gli interventi di cui al presente comma sono autorizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004; a tal fine il Servizio territoriale del Corpo forestale formula in favore dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica un parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all’articolo 149, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004.”;

c) dopo il comma 5 dell’articolo 19 sono inseriti i seguenti: “5 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate all’esecuzione di interventi di cui all’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, contestualmente comunica la non necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del medesimo decreto legislativo. Restano ferme nelle restanti ipotesi le attribuzioni agli altri rami dell’Amministrazione regionale e agli enti delegati competenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

5 ter. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) il Corpo forestale e di vigilanza ambientale certifica che le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) del medesimo decreto legislativo n. 34 del 2018, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del medesimo decreto ed alle norme regionali.”.

Art. 7 – Gestione dei terreni da parte dell’Agenzia Forestas

1. I terreni pubblici del Monte Pascoli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell’assetto agro-pastorale) per i quali siano intervenute le scadenze dei contratti di affitto alla data del 31 ottobre 2018, in base all’articolo 17, comma 5, della legge regionale n. 8 del 2016, passano alla gestione dell’Agenzia Forestas, che ne acquisisce i terreni, le strutture, le attrezzature presenti.

2. Al fine di garantire la continuità gestionale dei terreni e delle strutture l’Agenzia Forestas è autorizzata ad inquadrare temporaneamente nel proprio organico il personale impegnato dagli affittuari fino alla data di risoluzione del contratto anche attraverso un percorso triennale di utilizzo, nell’ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio e nel rispetto delle vigenti facoltà assunzionali.

Art. 8 – Indennità per miglioramenti sui fondi

1. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), ai fini della corresponsione delle indennità previste dall’articolo 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), una quota pari ad euro 350.000 del contributo annuo all’Agenzia Forestas (missione 09 – programma 02 – titolo 1 – capitolo SC04.1918) è destinata per l’anno 2019 in favore degli affittuari dei terreni del Monte Pascoli di cui alla legge regionale n. 44 del 1976, che abbiano cessato il contratto di affitto alla data del 31 ottobre 2018 quale indennità sui miglioramenti eseguiti sul fondo.

Capo III Disposizioni in materia di VIA e VINCA

Art. 9 – Procedure di valutazione di progetti ricadenti all’interno dei siti della Rete natura 2000

1. Nell’articolo 5, comma 24, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), le parole “I progetti riportati all’allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008 ricadenti anche parzialmente all’interno dei siti della Rete natura 2000 sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale”, sono così modificate: “I progetti riportati nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ricadenti anche parzialmente all’interno dei della Rete natura 2000 sono assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).”.