Art. 132 – Integrazioni all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 di riordino in materia urbanistica ed edilizia delle zone costiere

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. I comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, favoriscono la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti sotto il profilo architettonico, paesaggistico ed ambientale, il riequilibrio tra la funzione residenziale e la funzione alberghiera nonché il rafforzamento e la diversificazione dell’offerta turistica. A tal fine la capacità massima insediabile nelle zone F, calcolata ai sensi del comma 1, può essere incrementata fino al 25 per cento della stessa per i seguenti scopi:

a) per la realizzazione di nuovi alberghi a 5 stelle o superiori, purché localizzati oltre la fascia dei 300 metri dalla linea battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori, prioritariamente su aree intercluse o all’interno di aree parzialmente edificate o compromesse se ubicate all’interno della fascia costiera come individuata dall’articolo 17, comma 3, lettera a) delle NTA del Piano paesaggistico regionale. La previsione delle nuove strutture è subordinata alla dimostrazione del fabbisogno di ulteriori posti letto, alla verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale, anche al fine di modulare la pressione antropica sullo stesso mediante diversificazione ed incentivazione di forme di turismo alternative, in coerenza con il Piano strategico regionale del turismo;

b) per il miglioramento dell’offerta turistica delle strutture ricettive esistenti, a prescindere dalla loro classificazione, sino ad un massimo del 15 per cento del volume legittimamente realizzato dalla singola struttura ricettiva in forza del titolo abilitativo originario, senza aumento dei posti letto. La disposizione si applica anche alle strutture ricadenti nelle aree di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 45 del 1989, purché escluse dal vincolo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. L’intervento è ammissibile a condizione che:

1) sia finalizzato alla riqualificazione generale del complesso edilizio esistente e delle relative aree di pertinenza, senza incremento delle superfici impermeabili;

2) sia realizzato in arretramento rispetto all’edificio preesistente e non verso il mare;

3) sia realizzato nel rispetto del limite fondiario massimo e della dotazione degli spazi pubblici per le zone F previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 7 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983.

Qualora le volumetrie già legittimamente realizzate nelle zone F abbiano superato la capacità massima stabilita al comma 1, l’incremento di cui al presente comma è calcolato sulla sola quota residua, data dalla differenza tra la capacità insediativa massima di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 e la volumetria già legittimamente realizzata.

1 ter. L’Assessore competente in materia di urbanistica e paesaggio detta gli indirizzi applicativi relativi alle previsioni di cui al comma 1 bis, determinando i parametri urbanistici da utilizzare per il calcolo della capacità insediativa massima nelle zone F costiere di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonché le caratteristiche paesaggistiche delle aree utilizzabili per i nuovi insediamenti e le modalità di preservazione dei specifici valori riconosciuti dai provvedimenti di tutela vigenti relativi aree di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico e alla tutela del patrimonio architettonico ed archeologico, in ragione delle differenti classificazioni delle strutture ricettive, della sostenibilità del carico del litorale, dell’innalzamento dell’offerta turistica e della prioritaria esigenza di contribuire a riqualificare gli insediamenti esistenti, della prioritaria esigenza della tutela del contesto paesaggistico. Prima dell’approvazione, la proposta di indirizzi deve ottenere il parere positivo del Comitato tecnico per la collaborazione istituzionale previsto dall’articolo 9 del Disciplinare tecnico di attuazione del protocollo di intesa fra Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritto il 18 aprile 2018. Fino all’approvazione dei suddetti indirizzi non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis.”.