Art. 129 – Procedure

1. Agli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 si applica la procedura prevista dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall’articolo 9, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016.

2 L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dagli articoli da 123 a 127 è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. La dichiarazione autocertificativa o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della dichiarazione autocertificativa è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica.

Art. 130 – Modifica dell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 in materia di demolizione e ricostruzione

1. All’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 15 il periodo “La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016” è sostituito dal seguente: “La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/15 del 5 aprile 2016 e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10 bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente”;

b) al comma 15 bis le parole “per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato” sono sostituite dalle parole: “per la realizzazione di corpi di fabbrica separati”.

Art. 131 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1985 in materia di edilizia libera, sanzioni e piani di risanamento

1. Alla legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 15:

1) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f bis) interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell’apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate.”;

2) dopo la lettera j quater) è aggiunta la seguente:

“j quater bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-comunale, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di aria a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.”;

b) dopo il comma 2 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.”;

c) dopo il comma 8 dell’articolo 37 è aggiunto il seguente:

“8 bis. All’interno di tutti i piani di risanamento urbanistico, nell’ambito dell’edilizia contrattata e previa richiesta degli interessati, è consentita la sostituzione dei lotti destinati a standard urbanistici con lotti edificabili, a condizione che il lotto edificabile da sostituire come standard abbia maggiore o uguale superficie e che tale sostituzione non comporti aumento di volumetrie rispetto a quanto previsto dal piano attuativo, senza limiti di distanza.”.