ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
L.R. 30.12.1985 N.32 – FONDO PER L’EDILIZIA ABITATIVA
All. 1 D.D.S. N. 24532/947 del 12.07.2018

AVVISO PUBBLICO PERMANENTE

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – concede contributi in conto interessi e a fondo perduto per la costruzione, l’acquisto e il recupero della prima casa di abitazione

1. Finalità e durata dell’intervento regionale.

L’intervento della Regione è destinato a promuovere l’accesso alla proprietà della prima casa di civile abitazione, attraverso i seguenti interventi: a) costruzione in proprio; b) recupero in proprio; c) acquisto; d) acquisto con recupero. I finanziamenti sono concessi indistintamente ai cittadini che ne facciano domanda per interventi ubicati nel territorio regionale. 

2. Caratteristiche del finanziamento. Banche convenzionate.

Il finanziamento consiste nella concessione di un mutuo da parte di uno degli Istituti di credito di seguito indicati: Banco di Sardegna; Banca Intesa SanPaolo; Unipol Banca. L’importo di mutuo ammissibile ad agevolazione non può eccedere l’80% della spesa massima ammissibile. Tale limite può essere elevato fino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dal mutuatario secondo le disposizioni impartite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 38, secondo comma, del decreto legislativo n. 385 dell’1.9.1993. L’importo di mutuo agevolato deve essere altresì contenuto entro il tetto massimo di € 120.000. Il mutuo ha durata trentennale, venticinquennale, ventennale, quindicennale o decennale e viene ammortizzato mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti (mutui a tasso fisso) o variabili (mutui a tasso variabile).

3. Misure e caratteristiche dell’agevolazione regionale.

L’agevolazione regionale non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche destinate all’acquisto, alla costruzione o al recupero della casa. Il contributo regionale per il recupero secondario, relativo al recupero dell’agibilità e funzionalità dei singoli alloggi, è invece cumulabile con il contributo per il recupero primario, relativo al recupero della funzionalità e sicurezza dell’edificio nelle parti comuni, di cui all’art. 14 della L.R. 13.10.1998, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Esso consiste nella riduzione del tasso bancario di interesse, per 26 semestralità per i mutui trentennali e venticinquennali, per 20 semestralità per i mutui ventennali e quindicennali o per 14 semestralità per i mutui decennali:

a) nella misura del 50% per i percettori di reddito annuo fino a € 27.638,34;

b) nella misura del 30% per i percettori di reddito annuo superiore a € 27.638,34 e fino a € 46.063,90;

c) nella misura del 50% per i percettori di reddito annuo superiore a € 46.063,90 e per interventi di recupero e di acquisto con recupero di abitazioni situate sia nei “centri storici” o nei “centri matrice”. Negli interventi di acquisto con recupero, la quota di mutuo destinata all’acquisto è ammessa entro il limite del 50 per cento di quella destinata al recupero;

d) nella misura del 70% per i percettori di reddito annuo fino a € 46.063,90, per i mutui contratti dalle famiglie di nuova formazione “giovani coppie”, ovvero a favore di interventi di recupero e di acquisto con recupero di abitazioni situate nei “centri storici” o nei “centri matrice”. A tal fine costituiscono “giovane coppia” coloro i quali abbiano contratto matrimonio o costituito unione civile non oltre i tre anni antecedenti la domanda di agevolazione presentata alla Regione, ovvero intendano contrarre matrimonio o costituire unione civile entro un anno dalla data di presentazione della domanda stessa. In alternativa il contributo regionale può essere riconosciuto per una quota massima del 10%, non eccedente € 10.000, dell’importo del mutuo originariamente richiesto quale contributo a fondo perduto, oltre alla riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 50% sulla residua quota dello stesso importo di mutuo.

Per gli interventi di costruzione in proprio e di recupero in proprio l’agevolazione regionale può insistere anche sugli interessi che maturano prima che il mutuo entri nella fase di ammortamento per il periodo massimo di due anni. Per l’ulteriore periodo di preammortamento gli interessi sono a totale carico del richiedente. Nel caso di concessione di contributo a fondo perduto i lavori devono essere ultimati entro due anni dal loro inizio, salvo deroghe disposte dalla Regione. Il contributo viene riconosciuto nella misura del 50% alla data della prima somministrazione e, per il restante 50% alla data di stipula dell’atto di erogazione a saldo del mutuo.

Per gli interventi di acquisto la stessa agevolazione è limitata al periodo intercorrente tra l’erogazione a saldo del mutuo e l’inizio dell’ammortamento. La Regione riconosce peraltro il contributo per il periodo intercorrente tra la data di accollo di mutuo preesistente, o dell’atto unilaterale d’obbligo se non contestuale, e la chiusura del semestre. Nel caso di concessione di contributo a fondo perduto il medesimo viene riconosciuto alla data di stipula dell’atto di erogazione a saldo del mutuo.

Nei mutui diretti a tasso fisso, la percentuale di riduzione è calcolata sul tasso di riferimento vigente alla data dell’atto di erogazione a saldo. Nei mutui diretti a tasso variabile la suddetta percentuale è invece calcolata in via definitiva sul minore dei due tassi tra quello di riferimento e quello d’ingresso vigenti alla data dell’erogazione a saldo. Nei casi di accollo di mutuo a tasso fisso, la percentuale di riduzione è calcolata sul minore dei due tassi tra quello al quale è stato a suo tempo regolato il mutuo e quello di riferimento vigente alla data dell’ accollo. Nei casi di accollo di mutuo a tasso variabile, invece, la percentuale suddetta è calcolata in via definitiva sulla base del minore dei due tassi tra quello applicato al mutuo al momento dell’accollo e quello di riferimento vigente alla stessa data.

Il tasso a carico del mutuatario risulterà determinato per differenza tra il tasso bancario che assiste il mutuo e la percentuale di riduzione praticata dalla Regione. Il piano di ammortamento-tipo del mutuo risultante a carico del mutuatario per effetto del concorso regionale sugli interessi, per il periodo di contribuzione regionale, è disponibile presso gli Uffici regionali e gli Istituti di credito.