5.A – Documentazione da allegare alla domanda diretta alla Regione.

a) attestazione bancaria di definita istruttoria preliminare;

b) per il convivente more uxorio e altri conviventi da oltre due anni se contitolare o futuro contitolare di diritti reali sull’alloggio oggetto del beneficio, dichiarazione sostitutiva del certificato storico di stato di famiglia;  

c) per le ”giovani coppie” non ancora coniugate o unite civilmente: autocertificazione di stato di famiglia del futuro coniuge o della futura parte dell’unione civile del richiedente, e di avvenute pubblicazioni o di richiesta di costituzione di unione civile;

d) per i cittadini extracomunitari: certificato della competente Autorità italiana attestante la regolarità della dimora in Italia ai sensi della vigente legislazione;

e) per interventi effettuati in provincia/Città metropolitana diversa da quella di residenza: dichiarazione del datore di lavoro, se privato, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se pubblico; per i lavoratori autonomi, dichiarazione sostitutiva del certificato rilasciato dalla Camera di Commercio o dall’Ufficio I.V.A; la dichiarazione non è richiesta nel caso in cui la residenza/attività lavorativa e l’intervento riguardino Comuni ricompresi nella vecchia Provincia di Cagliari, attualmente riordinata in Città Metropolitana e Provincia del Sud Sardegna;

f) per gli emigrati: dichiarazione sostitutiva attestante che l’emigrato è nato in Sardegna, risiede fuori del territorio regionale e conserva la cittadinanza italiana.

g) per i coniugi o le parti dell’unione civile, discendenti e figli di cittadini di origine sarda: dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente è cittadino italiano e che è coniuge o parte dell’unione civile, discendente o figlio di cittadino di origine sarda.

5.B – Documentazione da inoltrare all’Istituto di credito, unitamente alla domanda, ai fini dell’istruttoria del mutuo.

Acquisto.

a) planimetria dell’alloggio (possibilmente quella catastale);

b) certificato catastale (possibilmente storico), con specificazione della categoria di classamento (se attribuita);

c) fotocopia dell’originaria licenza o concessione edificatoria (se prescritte all’epoca della costruzione), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967 (art. 40, 2° comma, L. n.47/1985) e del certificato di abitabilità da presentarsi anche in fase successiva e comunque prima della stipula dell’atto;

d) eventuale compromesso di vendita – ovvero anche promessa unilaterale del venditore – con l’indicazione del prezzo richiesto;

Costruzione.

a) intero progetto esecutivo munito del visto di approvazione delle competenti autorità;

b) planimetria generale del fabbricato e della sua area di pertinenza (se non contenuta nel progetto), con precisi punti di riferimento atti all’individuazione dell’immobile;

c) relazione tecnico-descrittiva sulle caratteristiche generali e particolari della costruzione, con indicazione della spesa presunta per la realizzazione dell’edificio, distinta nei capitoli (acquisto area, spese tecniche e generali, costruzione, sistemazioni esterne), con indicazione altresì delle disponibilità a fronte della spesa non coperta da mutuo;

d) perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato attestante lo stato di esecuzione dell’opera da finanziare al momento della presentazione della domanda (da presentare se le opere sono in corso di esecuzione).

Recupero.

a) titolo di proprietà dell’immobile e progetto delle opere (di risanamento o ristrutturazione) da eseguire, munito del visto di approvazione delle competenti autorità (se prescritto);

b) planimetria generale del fabbricato e della sua area di pertinenza (se non contenuta nel progetto), con precisi punti di riferimento atti alla individuazione dell’immobile;

c) relazione tecnica descrittiva delle opere di recupero da eseguire con indicazione della spesa prevista, oppure computo metrico estimativo delle stesse, ovvero preventivo dettagliato di spesa, con l’indicazione delle disponibilità a fronte della parte di spesa non coperta dal mutuo;

d) perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato attestante lo stato di esecuzione dell’opera da finanziare al momento della presentazione della domanda (da presentare se le opere sono in corso di esecuzione);

e) certificazione comunale attestante che l’alloggio da recuperare è ubicato in “centro storico”, “centro matrice” (per l’applicazione della maggiore agevolazione sugli interessi prevista dal precedente punto 3, lett. c) e d)).

6. Procedure e vincoli per l’assegnazione ed il mantenimento delle agevolazioni.

L’Istituto di Credito prescelto procede, tenendo conto esclusivamente dell’ordine di presentazione delle domande, alla istruttoria delle richieste di mutuo sulla base della documentazione prevista dal precedente punto 5.B.

Conclusa con esito positivo la predetta istruttoria, l’Istituto rilascia al richiedente apposito attestato che l’interessato allegherà alla domanda da inviare alla Regione unitamente alla rimanente documentazione.

L’attestato deve contenere l’importo di mutuo concedibile e la eventuale quota di contributo a fondo perduto spettante, l’indicazione della superficie utile e di quella non residenziale degli alloggi da costruire e la eventuale indicazione “Costruzione in zona “E”” nel caso di intervento in area con destinazione agraria, la stima dei lavori da realizzare (costruzione e recupero) con l’applicazione dei parametri di costo indicati nel successivo punto 7 e l’importo indicato nel compromesso di vendita, per gli alloggi da acquistare. L’attestato dovrà altresì indicare, in caso di costruzione o recupero, il titolare rispettivamente dell’area o dell’alloggio e, in caso di interventi di recupero e di acquisto con recupero, l’eventuale ubicazione in “centro storico”, “centro matrice” , qualora l’agevolazione si riferisca alle lettere c) o d) del precedente punto 3.

L’Assessorato dei Lavori Pubblici procede al rilascio del nulla osta di finanziamento tenuto conto della positiva istruttoria bancaria e previo accertamento del possesso, da parte del richiedente e del suo nucleo familiare, dei requisiti soggettivi previsti dal presente Avviso. La concessione dell’agevolazione è comunque subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Il nulla osta di finanziamento individua i soggetti legittimati alla stipula del contratto di mutuo e, negli interventi di acquisto ed acquisto con recupero, alla stipula del contratto di acquisto. I soggetti legittimati alla stipula del contratto di mutuo devono coincidere con i titolari o futuri titolari del diritto di proprietà dell’alloggio.

Il nulla osta di finanziamento determina l’importo del mutuo ammesso ad agevolazione, la misura di agevolazione attribuita al richiedente e la eventuale quota di contributo a fondo perduto spettante.

Ottenuto il nulla osta da parte della Regione, l’Istituto di Credito procede entro 30 giorni alla deliberazione del mutuo. Il nulla osta di finanziamento decade qualora:

– gli atti di acquisto e/o di mutuo vengano stipulati da soggetti diversi  da quelli indicati nel nulla osta di finanziamento;

– gli atti di compravendita non vengano stipulati entro il 365° giorno successivo alla data del nulla osta;

– i lavori di costruzione o di recupero non abbiano inizio entro il 365° giorno successivo alla data del nulla osta.

L’Istituto procede alla concessione ed erogazione del mutuo alle condizioni stabilite nella convenzione; quindi trasmette alla Regione gli estremi dell’atto di erogazione a saldo del mutuo, nonché l’importo di contributo spettante, anche per la quota pertinente al c.d. preammortamento tecnico.

Nel caso del contributo a fondo perduto la Regione provvede all’erogazione del medesimo all’Istituto successivamente alla emissione del Nulla Osta. L’Istituto procede, nel caso di intervento di solo acquisto, alla erogazione al beneficiario del contributo a fondo perduto in un’unica soluzione alla data della stipula dell’atto, e, nel caso di intervento di costruzione, recupero o acquisto con recupero, alla erogazione al beneficiario del 50% del contributo a fondo perduto alla data della prima somministrazione e alla erogazione della restante quota alla data dell’erogazione a saldo del mutuo.

L’erogazione delle agevolazioni è subordinata all’assunzione dell’obbligo, da parte dei beneficiari, a non cedere, non locare e ad abitare in maniera stabile e continuativa l’alloggio realizzato, recuperato o acquistato, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’acquisto dell’alloggio o dell’ultimazione dei lavori negli interventi di costruzione e recupero (art. 1, L.R. 3.7.2003, n. 7). Tali obblighi possono essere assunti contestualmente all’atto di acquisto o di erogazione del mutuo, oppure in atto separato. L’Istituto dà comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni anticipate del mutuo; in questo caso e in tutti i casi di perdita del contributo per altra causa di cui venga a conoscenza (alienazione dell’alloggio, decesso del mutuatario senza trasferimento del contributo agli eredi, etc) l’Istituto procede, per conto della Regione, al recupero del relativo importo. Entro 60 giorni dalla data dell’acquisto dell’alloggio, o dell’ultimazione dei lavori qualora si tratti di interventi di costruzione o di recupero, il beneficiario deve stabilire la propria residenza nell’alloggio a pena di decadenza dal beneficiario, e trasmettere, entro ulteriori 60 giorni, autocertificazione attestante l’avvenuto trasferimento della propria dimora abituale e della residenza anagrafica nell’alloggio oggetto dell’intervento agevolato. Per il lavoratore emigrato in altre Regioni d’Italia il termine per stabilire la propria residenza nell’alloggio è raddoppiato (120 giorni). Il lavoratore emigrato all’estero è dispensato, nel caso in cui debba prolungarvi la permanenza, dall’obbligo anzidetto, fermo restando il divieto di vendita dell’alloggio stesso. Per motivi gravi e sopravvenuti, la Regione può concedere la deroga al rispetto di tali obblighi.

L’alienazione dell’alloggio comporta in ogni caso la restituzione, o l’interruzione, delle semestralità di contributo non maturate nonché la restituzione della quota di contributo a fondo perduto proporzionale al periodo dell’obbligo quinquennale non rispettato.