Il procedimento edilizio

Per gli interventi di superbonus che non prevedono la demolizione e ricostruzione integrale dell’edificio, il Decreto Rilancio ha previsto un particolare regime amministrativo-edilizio. In particolare, questi interventi devono essere avviati a seguito di presentazione della CILA-Superbonus.

Benché nella CILA-Superbonus non è necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile, occorre ricordare che, come per qualsiasi intervento, anche per il superbonus è assolutamente indispensabile la verifica di conformità edilizia e urbanistica. Come ormai hanno chiarito diversi TAR, la CILAS presentata su un immobile che presenta degli abusi edilizi risulta “irricevibile” per il Comune con il conseguente mancato accesso al superbonus.

Questo perché, benché tra le cause di decadenza dal superbonus non vi sia più la presenza di abusi edilizi (è stata prevista una deroga all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia), il bonus decade per:

  • mancata presentazione della CILAS;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
  • assenza dell’attestazione dei dati che hanno legittimato la costruzione dell’immobile;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei requisiti minimi.

Considerato che la presenza di abusi rende la CILAS irricevibile, si rientra nella casistica del primo punto (mancata presentazione della CILAS) con conseguente perdita dell’agevolazione.