Art. 19 – Integrazioni alla legge regionale n. 45 del 1989 in materia di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale

  1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 è inserito il seguente: “Art. 20 bis (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)
  2. I comuni tenuti all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale generale al Piano paesaggistico regionale devono presentare il piano adottato a tutte le amministrazioni competenti all’espressione di nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati.
  3. Ai fini di cui al comma 1 e in coordinamento con i tempi e le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere, nulla osta o atto di assenso, pronunciandosi, in assenza di differenti termini previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, entro il termine perentorio di novanta giorni.
  4. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso ai fini dell’acquisizione di chiarimenti o integrazioni, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.
  5. Sul piano adottato devono essere formulate tutte le osservazioni necessarie al suo pieno adeguamento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale e al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, che i comuni recepiscono in sede di adozione definitiva.
  6. Le parti del piano non interessate da comunicazioni di esigenze istruttorie, da richieste di modifica o osservazioni, non sono oggetto di ulteriori interventi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico comunale da parte delle amministrazioni competenti. Sono fatti salvi gli interventi straordinari e motivati, in autotutela, quando le stesse osservazioni evidenzino incoerenze con il Piano paesaggistico regionale e contrasti con le disposizioni normative in materia di urbanistica e sicurezza.
  7. A seguito dell’adozione definitiva il piano è trasmesso per la verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002.
  8. Alla seduta del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica partecipano anche l’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica e l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.
  9. Il rispetto della procedura di cui al presente articolo costituisce obiettivo di valutazione annuale delle performance individuale e organizzativa, anche al fine dell’erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti dell’Amministrazione regionale.”.

Art. 20 – Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989  (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

  1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente: “d bis) piani di utilizzo del litorale.”;
  3. b) al comma 2, le parole “a), b), c), e d)” sono sostituite dalle parole: “a), b), c), d) e d bis)”;
  4. c) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti: “2 ter. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita l’amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta che provvede a convocare il consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico. 2 quater. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opera di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.”.

 Art. 21 – Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989  (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)

  1. All’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 45 del 1989, il periodo “piani particolareggiati dei centri storici” è sostituito dal periodo “piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21.”.

Art. 22  – Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002  (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

  1. Dopo il comma 5 quater dell’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente: “5 quinquies. Salva l’ipotesi di cui al comma 5 ter, la pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva del piano sul Buras, in assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina l’annullabilità del piano per violazione di legge.”.