Capo III Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 e alla legge regionale n. 7 del 2002

Art. 16 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989  (Direttive e vincoli regionali e schemi di assetto territoriale)

  1. Il comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), è sostituito dai seguenti: “8. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione. 8 bis. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.”.

Art. 17 – Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Tutela delle zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale)

  1. All’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) al comma 1 le parole “ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono” sono soppresse;
  3. b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Nell’ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, è consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione è ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. In assenza del PUL è ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati al comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi ed infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.”.

Art. 18 – Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del Piano urbanistico comunale)

  1. All’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Entro quindici giorni dall’adozione, il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito web istituzionale; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel Buras, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Buras, chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta.”;
  3. b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: “4-ter. In caso di mancato completamento dell’iter di approvazione del piano urbanistico comunale adottato in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), l’Assessore regionale competente in materia di governo del territorio assegna al consiglio comunale un termine di tempo non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, ove il mancato completamento non sia imputabile a ritardi o inadempimenti di altre amministrazioni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva. In sede di prima applicazione della presente disposizione gli atti di diffida sono adottati entro il termine del 30 giugno 2015.”;
  4. c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: “9-bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione: 1) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia; 2) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari; 3) di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale. Le varianti di cui ai punti 1, 2 e 3, sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Possono essere inoltre adottate varianti ai piani generali vigenti da parte dei comuni che abbiano adottato in via preliminare il piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano paesaggistico regionale, ove il mancato completamento dell’iter non sia imputabile all’amministrazione comunale. È inoltre consentita l’adozione degli atti finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute.”.