Art. 10 – Integrazioni all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Sportello unico per l’edilizia)

  1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, è aggiunto il seguente: “Art. 15 bis (Sportello unico per l’edilizia)
  2. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa costituiscono, anche in forma associata, un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad ogni intervento edilizio, salva la competenza dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) definita dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio, e fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
  4. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia che provvede, inoltre, alla trasmissione delle comunicazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessati al procedimento. Le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei professionisti, delle altre pubbliche amministrazioni e del richiedente, qualora ne indichi gli estremi nella domanda. È vietato agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati; essi trasmettono immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
  5. È in ogni caso vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni relative a documenti già in possesso dell’amministrazione competente al rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. È inoltre vietato allo sportello unico per l’edilizia chiedere integrazioni o chiarimenti per più di una volta.
  6. Lo sportello unico per l’edilizia provvede, in particolare:
  7. a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
  8. b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell’ipotesi di interventi di edilizia libera;
  9. c) all’acquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio;
  10. d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
  11. e) alla tempestiva comunicazione all’interessato dell’intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all’avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;
  12. f) all’adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi;
  13. g) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza;
  14. h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l’esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti;
  15. i) al rilascio del certificato di destinazione urbanistica;
  16. j) all’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
  17. I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.
  18. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e trasmette, in via telematica, la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34 quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  19. La Regione adotta le soluzioni tecniche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 7, e si dota di una piattaforma unica telematica per l’interscambio dei documenti e per gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo, alla quale i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati ad aderire o, comunque, a garantire l’interscambio dei dati.
  20. In sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello sportello unico per l’edilizia, la Regione segnala agli organi di controllo le amministrazioni comunali non aderenti alla piattaforma unica telematica che utilizzino risorse finanziarie proprie per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
  21. Sino alla costituzione dello sportello unico per l’edilizia le relative funzioni sono esercitate dal competente ufficio tecnico.”.

Art. 11 – Integrazioni all’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)

  1. Dopo l’articolo 15 bis della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente: “Art. 15 ter (Procedura di rilascio, efficacia e durata dei titoli abilitativi)
  2. Per quanto non disposto dalla presente legge, relativamente alle procedure, all’efficacia e alla durata dei titoli abilitativi, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale vigente.
  3. In ogni caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, si forma il silenzio inadempimento e l’interessato può avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per l’intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell’incarico.”.