Titolo III Disposizioni transitorie, abrogazioni e disposizioni finali

Capo I Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

Art. 41 – Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009

  1. Le disposizioni di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi per l’espletamento e fino alla conclusione solamente per i procedimenti instaurati dalla presentazione, entro il termine del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio di attività o dell’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia, ancorché le disposizioni medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al tempo della loro applicazione.
  2. Ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, articolo 3, comma 3, articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, non è più richiesto il parere della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica ed è sufficiente la sola autorizzazione paesaggistica.
  3. È consentita l’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata positivamente conclusa la verifica di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale n 4 del 2009, con l’intervenuta sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico.
  4. Nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l’attuazione degli interventi localizzati nelle zone urbanistiche omogenee C, D e G, tutte contigue al centro urbano, e previsti nei piani attuativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

Art. 42 – Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici

  1. Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non è consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l’articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo.
  2. La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti eolici e le linee guida per il loro corretto inserimento nel paesaggio.

Capo III Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

Art. 43 – Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 18 regolanti il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione in assenza di PUL entrano in vigore dal 31 dicembre 2016.
  2. In via transitoria il permesso di costruire per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può avere durata superiore a quella della stagione balneare.

Capo IV Abrogazioni e disposizioni finali

Art. 44 – Abrogazioni

  1. Gli articoli 12, 13 e 14 bis della legge regionale n. 23 del 1985 sono abrogati.
  2. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l’attuazione della legge regionale n. 45 del 1989, concernente: “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”), e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
  3. I commi 1, 1 bis e 2 dell’articolo 10, e gli articoli 12, 13, 13 bis, 15 e 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
  4. L’articolo 17 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
  5. La legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
  6. Le disposizioni che prevedono il rilascio del parere regionale previsto dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, per la realizzazione di edifici in agro “con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie)” sono abrogate.

Art. 45 – Disposizioni finali, di entrata in vigore e di redazione di un testo coordinato

  1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
  2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione provvede ai soli fini conoscitivi, su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, alla pubblicazione nel Buras di un testo coordinato delle leggi regionali modificate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 23 aprile 2015