Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985 e alla legge n. 24 del 2016

Art. 19
Modifiche all’articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Tolleranze edilizie)

1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 7 bis della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), sono aggiunti i seguenti:
“1 ter. Per i fabbricati realizzati con licenza di costruzione antecedente all’entrata in vigore della presente legge, sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 5 per cento delle misure progettuali.
1 quater. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono inoltre tolleranze edilizie le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge e le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previsti.”.

Art. 20
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985
(Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazioni d’uso)

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente:
“2 ter. Nei piani attuativi già convenzionati è consentito, in tutto o in parte, convertire le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza di cui all’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, sia realizzate che da realizzare, in volumetrie residenziali, a condizione che le unità abitative così realizzate o da realizzare siano cedute a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l’edilizia abitativa), o dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008) in materia di edilizia agevolata. Tale disposizione si applica a condizione che siano state effettuate le cessioni di legge, ovvero ottemperate tutte le disposizioni convenzionali. La modifica è subordinata alla positiva valutazione del consiglio comunale, da rendersi con apposita deliberazione entro sessanta giorni dalla richiesta, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo piano attuativo.”.

Art. 21
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Fatti salvi gli effetti penali dell’illecito, il permesso di costruire o l’autorizzazione all’accertamento di conformità possono essere ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.”.

Art. 22
Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Il SUAPE rilascia, in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, dell’assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
2 ter. Lo stato legittimo degli immobili, di cui all’articolo 9 bis, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), è attestato dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze comunicazioni e segnalazioni edilizie, nell’ambito delle dichiarazioni autocertificative di cui agli articoli 29 e seguenti della legge regionale n. 24 del 2016, ivi comprese quelle di cui ai commi 1, 1 bis ed 1 ter dell’articolo 40″.

Capo III
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 e disposizioni varie

Art. 23
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 (Aree di sosta temporanea a fini turistici)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), è aggiunto il seguente:
“3 bis. Le aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan possono essere proposte ai comuni in aree private. I comuni possono rilasciare l’autorizzazione una volta verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.”.