Art. 21 Superamento delle condizioni di degrado dell’agro

  1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunto il seguente: “Art. 26 bis (Superamento delle condizioni di degrado dell’agro)
  2. Al fine di superare le situazioni di degrado legate alla presenza, all’interno delle zone urbanistiche omogenee agricole, di costruzioni non ultimate e prive di carattere compiuto, alle condizioni di cui al presente articolo, è consentito il completamento degli edifici, le cui opere sono state legittimamente avviate e il cui titolo abilitativo è scaduto o dichiarato decaduto, non può essere rinnovato a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 26.
  3. Il completamento è ammesso a condizione che gli edifici:
  4. a) siano per la parte realizzata conformi al progetto approvato; b) siano completati nell’ossatura strutturale, o nelle murature nel caso di edifici in muratura portante; c) non ricadano in aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 – Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 – Hg4); d) non ricadano in aree di inedificabilità assoluta così qualificate da disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali; e) rispettino i parametri individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.
  5. Il completamento ha ad oggetto unicamente i lavori necessari a rendere finito e agibile l’edificio nella consistenza volumetrica realizzata e non finita, anche se inferiore a quella di progetto.
  6. Il completamento è soggetto a permesso di costruire, da richiedersi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020. Il permesso di costruire è subordinato al rispetto dei requisiti tecnici e all’acquisizione degli eventuali atti di assenso relativi a vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore, previsti dalla normativa vigente all’atto della presentazione della nuova istanza.
  7. A parità di volume, possono essere concesse variazioni migliorative del decoro architettonico al progetto originariamente approvato.
  8. Il mancato completamento entro il termine di validità del titolo di cui al comma 4 determina l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985 per edifici eseguiti in totale difformità.
  9. Sono consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), gli interventi di completamento degli edifici esistenti nei quali sia stato completato l’ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura, purché il titolo abilitativo originario sia stato rilasciato nel rispetto delle disposizioni previste dallo strumento urbanistico comunale.”.

Art. 22 Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico

  1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale n. 8 del 2015 è inserito il seguente: “Art. 29 bis (Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009)
  2. L’unità immobiliare a uso residenziale risultante da incremento volumetrico previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 50 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato. Il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.”.

Art. 23 Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente)

  1. All’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi.”;
  3. b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: “L’istruttoria delle pratiche relative all’esecuzione delle opere previste dal presente comma riveste carattere di assoluta priorità nei confronti delle altre ordinarie pratiche edilizie”.

Art. 24 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive)

  1. All’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) nel comma 1, dopo le parole “ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee”, è inserita la frase “A, alle condizioni di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 30,”;
  3. b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici che sono stati destinati all’esercizio delle attività turistico-ricettive in data successiva all’entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 25 Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)

  1. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente: “3 bis. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 2 e 3, in presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.”.