Parte prima

LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2021, N. 1

DISPOSIZIONI PER IL RIUSO, LA RIQUALIFICAZIONE ED IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ED IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO. MISURE STRAORDINARIE URGENTI E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 8 DEL 2015, N. 23 DEL 1985, N. 24 DEL 2016 E N. 16 DEL 2017.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

Capo I
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015

(Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio)

Art. 1
Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

1. L’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), è sostituito dal seguente:
“Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)
1. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole E, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), salvo quanto disposto nel comma 2.
2. Nella fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina l’edificazione di fabbricati per fini residenziali è riservata agli imprenditori agricoli a titolo professionale.
3. Con le limitazioni di cui al comma 2, è consentito il cambio di destinazione d’uso, nel rispetto della superficie minima di intervento e dell’indice massimo di fabbricabilità, per gli edifici regolarmente autorizzati e accatastati alla data di entrata in vigore della presente modifica legislativa, aventi destinazione d’uso diversa dalla residenza in edifici ad uso residenziale.”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Superamento delle condizioni di degrado dell’agro)

1. Nel comma 4 dell’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2023”.

Art. 3
Integrazioni all’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano)

1. Dopo l’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunto il seguente:
“26 ter (Pianificazione del sistema delle scuderie della Sartiglia di Oristano)
1. La Regione riconosce la valenza storica, culturale e turistica che la Sartiglia riveste per l’intero territorio regionale, ed in particolare per la Città di Oristano.
2. Al fine di organizzare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le scuderie, intese quali strutture di supporto indispensabili per la valorizzazione della antica giostra equestre, della cultura del cavallo e delle attività sportive ad esso correlate, nelle zone classificate E1, E2, E3 ed E4 dell’agro del territorio comunale di Oristano, nei singoli lotti di superficie superiore a 1.000 metri quadri e inferiore ad un ettaro, è consentita l’edificazione di una struttura zootecnica (box per cavalli, fienile, deposito, vano appoggio), da autorizzarsi nei limiti volumetrici di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994 ovvero 0,2 mc/mq e con un massimo di mc 500, da realizzarsi secondo la tipologia, le dimensioni e i materiali stabiliti dall’Amministrazione comunale con apposita integrazione delle norme tecniche di attuazione del vigente PUC, nell’ottica della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio.”.

Art. 4
Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente)

1. All’articolo 30 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel secondo periodo del comma 2 le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento” e le parole “70 metri cubi” sono sostituite dalle seguenti: “90 metri cubi”;
b) nel comma 3 la parola “120” è sostituita dalla parola “180”;

c) nel comma 4:
1) le parole “5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento”;
2) le parole “nelle seguenti ipotesi alternative” sono sostituite dalle seguenti: “in almeno una delle seguenti ipotesi alternative”;
3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
“c bis) l’intervento preveda l’impiego di materiali primari prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
c ter) l’intervento preveda l’impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l’edificio nella misura di almeno il 20 per cento;
c quater) l’intervento preveda l’utilizzo di materiali di bioedilizia e derivati da lana e sughero, prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
c quinquies) l’intervento preveda l’impiego di manufatti realizzati in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
c sexies) l’intervento preveda l’eliminazione di pavimentazioni impermeabili delle aree cortilizie o di altre superfici scoperte di pertinenza dell’immobile.”;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nei casi previsti dal comma 3 i crediti volumetrici possono essere ceduti con atto pubblico di asservimento dai proprietari aventi diritto ai proprietari di altre unità immobiliari, in almeno una delle seguenti condizioni:
a) facenti parte dello stesso edificio o dello stesso complesso edilizio;
b) ricadenti in diversi comparti facenti parte della stessa lottizzazione.
In ogni caso, per la fattispecie di cui alla lettera b), l’ampliamento complessivo non può essere superiore al 50 per cento della volumetria legittimamente realizzata.
e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Nei capannoni con destinazione industriale o artigianale ubicati nella zona urbanistica D, in alternativa agli incrementi volumetrici del 25 per cento di cui al comma 5, sono ammessi incrementi della superficie utile nella misura del 40 per cento che prevedano la realizzazione di un solaio interno oppure incrementi misti, di volume e di superficie, a condizione che l’incremento complessivo della superficie utile non ecceda il 40 per cento di quella originaria.”;
f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis Nei capannoni con destinazione commerciale ubicati nella zona urbanistica D, in alternativa agli incrementi del 25 per cento di cui al comma 5, sono ammessi incrementi della superficie utile nella misura del 30 per cento che prevedano la realizzazione di un solaio interno oppure incrementi misti, di volume e di superficie, a condizione che l’incremento complessivo della superficie utile non ecceda il 30 per cento di quella originaria.”;
g) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7 bis. Nelle zone urbanistiche B, C ed F è consentita la realizzazione o l’ampliamento delle verande coperte fino ad un massimo di 1/3 della superficie coperta realizzabile.”;
h) nel comma 8 la parola “120” è sostituita con la parola “150”;
i) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
“9 bis. Negli ambiti extraurbani, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, classificati quali zone urbanistiche omogenee F, gli incrementi volumetrici per le strutture residenziali possono essere realizzati esclusivamente oltre i 300 metri dalla linea di battigia marina e non possono superare il 35 per cento del volume urbanistico legittimamente esistente e comunque sino ad un massimo di 150 metri cubi, compresi quelli già realizzati in ottemperanza all’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni.
9 ter. È consentito, per le abitazioni ricadenti in aree prive di pianificazione e regolarmente realizzate, l’incremento volumetrico previsto per le zone E”.